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CASO STUDIO N° 1. Autoconvocazione dell’assemblea: quando, come e perché?

Tra le vicende che riguardano il condominio una delle più “scottanti” è l’inerzia dell’amministratore di fronte all’esigenza di convocare l’Assemblea (ordinaria o straordinaria che sia). Questa situazione è diventata anche più frequente in tempo di pandemia in quanto alcuni amministratori cavalcano la scusa dei contagi per sottrarsi al dovere di svolgere assemblee.

1) PROBLEMA: L’AMMINISTRATORE E’ LATITANTE E NON CONVOCA L’ASSEMBLEA

L‘Amministratore non convoca l’asemblea ordinaria o straordinaria e pertanto non viene chiuso il bilancio d’esercizio precedente o non vengono deliberati lavori straordinari urgenti. Arrivano comunque le rate delle spese condominiali senza aver approvato il bilancio provvisorio.

2) I CONDOMINI POSSONO RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE

Per l’art. 66, primo comma, disp. att. c.c. , almeno due condomini rappresentanti almeno un sesto del valore dell’edificio (cioè 167 millesimi o più), possono richiedere la convocazione dell’Assemblea all’amministratore.

3) NOTIFICA CERTA

La richiesta di convocazione dell’Assemblea deve essere notificata in modo certo all’amministratore con raccomandata, pec o consegna a mano con ricevuta e deve contenere i punti che i condomini intendono discutere. L’amministratore ha 10 gg. di tempo per notificare ai condomini la convocazione dell’Assemblea richiesta. La legge non prevede, tuttavia, un tempo entro il quale effettuare l’Assemblea.

4) L’AUTOCONVOCAZIONE

La data stabilita dall’amministratore è evidentemente dilatoria oppure sono trascorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta della convocazione. I condomini possono autoconvocarsi con le forme classiche redigendo e notificando a tutti la data in prima e seconda convocazione, il luogo e i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea.

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